Responsabilità patrimoniale delle società di capitali


D.Lgs. 17.01.2003, n. 6, modificato da

D.Lgs. 06.02.2004, n.37

 

Art. 2325

 

1.       Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

2.   In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall’articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall’articolo 2362.   

 

[2325. – Nozione: Nella società per azioni per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.]

 

N.B.

Nella società per azioni i soci non sono di regola responsabili per le obbligazioni contratte dalla società.

È superato il disposto del vecchio articolo 2362 del codice civile: l’ipotesi dell’unico azionista non viene più considerata patologica, ma ad essa viene attribuita nel nuovo codice piena dignità.

L’unico azionista può essere chiamato a rispondere illimitatamente, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere da lui interamente possedute, solo nell’ipotesi in cui si verifichi l’insolvenza della società, con conseguente assoggettamento a procedura concorsuale.

Mentre nella vecchia versione tale regola era ferrea, nella novella è di carattere residuale, poiché l’unico azionista è chiamato, in caso di insolvenza, a rispondere solo se non si è ottemperato a quanto prescritto dagli articoli:

(i) art. 2342, in merito ai conferimenti: a tale riguardo, è di particolare rilievo il dovere dell’unico azionista di effettuare i conferimenti in denaro per l’intero ammontare, immediatamente in ipotesi di costituzione della società con atto unilaterale o di aumento del capitale sociale, ovvero entro 90 giorni, nel caso in cui l’azionista rimanga unico in relazione al venire meno della preesistente pluralità dei soci

(ii) art. 2362, che impone di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione, nell’ipotesi in cui le azioni risultino appartenere ad una sola persona o muti la persona dell’unico socio.

Si deve sottolineare che, nei casi in cui tali adempimenti siano correttamente posti in essere, l’unico azionista non è assoggettato alla responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, neppure in caso di insolvenza della società: tale regola si applica per le obbligazioni sorte a partire dal 01.01.2004, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni. Per quelle sorte sino al 31.12.2003, continua a trovare applicazione la vecchia versione del codice.

 


Autonomia patrimoniale e personalità giuridica


 

Acquisto della personalità giuridica con l’iscrizione ex art. 2330

 

Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; in Giur. it., 1983, I, 1, pag. 1334

 

La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che  (al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c.), la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.

Il negozio indiretto, il quale è caratterizzato dall'adozione di uno strumento negoziale tipico per realizzare uno scopo diverso da quello che ne costituisce la causa, va distinto dagli effetti anomali o mediati che dalla stipulazione di un contratto tipico derivano come conseguenza collegata al mezzo tecnico adottato.

Pertanto, nell'ipotesi di alienazione delle quote di partecipazione ad una società di capitali, in cui si verifica anche il contestuale trasferimento della corrispondente porzione di patrimonio sociale - comprensiva di debiti o crediti - e degli immobili che eventualmente la compongono, tale trasferimento non costituisce l'effetto della stipulazione di un negozio indiretto, ma è una conseguenza della autonomia patrimoniale perfetta delle società di capitali.

 

Autonomia negoziale delle società di capitali

 

Cass., 12.04.2005, n. 7536

 

Il principio di autonomia negoziale è applicabile al contratto di società di capitali, con i limiti derivanti dalla circostanza che l'art. 2249 c.c., nel prevedere che le società aventi ad oggetto l'esercizio di attività commerciali devono costituirsi secondo i tipi di legge, non consente l'adozione di clausole statutarie incompatibili con il tipo di società prescelto.

 

 

Autonomia patrimoniale esclude la riferibilità del patrimonio al socio

 

Cass. 25.01.2000, n. 804, in Le società, 2000, pag. 846

 

Gli istituti dell'autonomia patrimoniale e della distinta personalità giuridica della società di capitali rispetto ai soci comportano la esclusione della riferibilità a costoro del patrimonio (ivi compresi i titoli azionari di altre società) intestato alla prima, anche nella ipotesi in cui uno dei soci possa essere considerato (eventualmente attraverso un'Anstalt a lui facente capo la quale risulti intestataria della quasi totalità del capitale della società) il socio di larga maggioranza.

 

Imputabili alla società iscritta gli atti compiuti in suo nome

 

Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; in Giur. it., 1983, I, 1, pag. 1334

 

La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive.

Ne consegue che al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c., la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.

Riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie

 

art. 7, D.L. 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni in

L. 24.11.2003, n. 326

 

1. Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Nei casi di cui al presente articolo le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si applicano in quanto compatibili.

 

Nota 13.07.2005, 1949/IV/2005, Agenzia delle Dogane

 

I principi di colpevolezza, le cause di non punibilità e i criteri di determinazione della sanzione prevista dal Dlgs 472/97 sono compatibili con la nuova impostazione normativa.

 

 

Responsabili per la sanzione amministrativa

 

art. 11, D.Lgs. 18.12.1997, n. 472

 

1. Nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona fisica nell'adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal rappresentante o dall'amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente nell'interesse dei quali ha agito l'autore della violazione sono obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso secondo le disposizioni vigenti (art. 2, c. 1, lett. d), D.Lgs. 05.06.1998, n. 203)…

5. Quando la violazione non è commessa con dolo o colpa grave, il pagamento della sanzione e, nel caso in cui siano state irrogate sanzioni diverse, il pagamento di quella più grave, da chiunque eseguito, estingue tutte le obbligazioni. Qualora il pagamento sia stato eseguito dall'autore della violazione, nel limite previsto dall'articolo 5, comma 2, la responsabilità della persona fisica, della società, dell'associazione o dell'ente indicati nel comma 1 è limitata all'eventuale eccedenza.

6. Per i casi di violazioni commesse senza dolo o colpa grave, la persona fisica, la società, l'associazione o l'ente indicati nel comma 1 possono assumere il debito dell'autore della violazione.

7. La morte della persona fisica autrice della violazione, ancorché avvenuta prima della irrogazione della sanzione amministrativa, non estingue la responsabilità della persona fisica, della società o dell'ente indicati nel comma 1.

 

Soggettività giuridica esclude la legittimazione del socio alla impugnazione ex art. 26, L.F.

 

Cass. 11.10.1999, n. 11369

 

La soggettività giuridica piena della società di capitali, soggetto distinto da quello dei singoli soci, comporta che in caso di fallimento della stessa questi ultimi abbiano un interesse solo indiretto al miglior risultato liquidatorio del patrimonio della società.

Essi, in quanto tali, pertanto, sono sforniti di un interesse proprio e diretto, nei termini di cui all'art. 100, c.p.c., idoneo a legittimarli ad esperire il reclamo a norma dell'art. 26, L.F., che pur attribuisce la legittimazione alla relativa impugnazione a "chiunque vi abbia interesse", contro i provvedimenti del giudice delegato concernenti la vendita di beni della società fallita, in funzione di un miglior risultato liquidatorio.

 


Denazionalizzazione di società italiana a danno dei creditori


 

App. Trieste, 09.10.1999, in Riv. not., 2000, pag. 167

 

La delibera di trasferimento della sede sociale all’estero che comporti la perdita della nazionalità italiana si configura – a tutti gli effetti, ed in particolare rispetto alla previsione dell’art. 25, c. 2, lett. c, L. 31.05.1995, n. 218 – quale vera e propria estinzione della società; dal punto di vista dell’ordinamento giuridico italiano infatti, tale "denazionalizzazione" avrebbe implicazioni ancor più drastiche e trancianti rispetto alle ordinarie ipotesi di scioglimento e di liquidazione di cui agli artt.2448 e segg., c.c., considerando ad esempio come la conseguente cancellazione della società – siccome non preceduta dalla procedura di liquidazione – renderebbe inoperante, tra l’altro, la garanzia a favore dei creditori prevista dall’art. 2456, c. 2, c.c.

 

 

Società trasferita all'estero non può assumere una forma non prevista nell’ordinamento italiano

 

App. Torino, 01.12.1995, in Giur. comm., 1996, pag. 415

 

È illegittimo che, a seguito del trasferimento all'estero della sede sociale, la società italiana si trasformi in un tipo non contemplato dall'ordinamento nazionale (nella specie è stata omologata la delibera di una società a responsabilità limitata italiana quanto al trasferimento della sede in Svizzera, e non quanto alla trasformazione in società anonima di diritto svizzero).

 


Deroghe nel diritto internazionale privato al principio della responsabilità limitata


 

Cass. 22.03.2000, n. 3365

 

Non è contraria all'ordine pubblico italiano la condanna personale del socio o amministratore di società per azioni, per fatti ascrivibili a quest'ultima.

Nel nostro ordinamento il socio o l'amministratore di società di capitali, in certe circostanze (artt. 2362, 2947, c. 2, e 2449, c. 2, c.c.), risponde personalmente dei debiti di questa, onde si palesa l'impossibilità di elevare al rango di principio fondamentale quello della responsabilità limitata del socio di società di capitali, che, se pure espressamente affermato in via generale dagli artt. 2325, c. 1, e 2472, c. 1, c.c., trova tuttavia deroga in casi particolari.

 


Responsabilità dei soci


 

Confusione del patrimonio del socio con quello della società

 

Cass. 28.04.1994, n. 4111

Cass. 25.01.2000, n. 804, in Giur. it. 2001, pag. 306

Cass. 16.11.2000, n. 14870, in Giur. it., 2001, pag. 306

 

La circostanza che un socio disponga, direttamente e/o indirettamente - nella specie attraverso una anstalt dal medesimo fondata - dell'intero capitale sociale di una società di capitali, non comporta la confusione del patrimonio personale del primo con quello della seconda, e perciò i creditori dell'uno, pur se socio sovrano o tiranno, non possono aggredire i beni dell'altra, sottraendoli alla loro primaria funzione di garanzia dell'adempimento delle obbligazioni sociali.

Invece, proprio per rafforzare questa funzione, a norma dell'art. 2497, c. 2, c.c., nella formulazione previgente a quella introdotta dall'art. 7, D. Lgs. 03.03.1993 n. 88, nel caso di insolvenza di una società a responsabilità limitata, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le quote sociali siano appartenute ad un solo socio, questi ne rispondeva illimitatamente con il suo patrimonio.

 

Abuso della personalità giuridica

 

Cass. 25.01.2000, n. 804, in Società, 2000, pag. 846

 

Tali conclusioni si impongono ancor a più forte ragione, quando manchi la dimostrazione della sussistenza di comportamenti suscettibili di essere qualificati come abuso della personalità giuridica (configurabile con riguardo alla natura fittizia o fraudolenta delle partecipazioni di minoranza, e ravvisabile allorchè alla forma societaria corrisponda una gestione individuale, che rende ipotizzabili la responsabilità illimitata del socio "tiranno" con il proprio patrimonio, nonchè forme di responsabilità civile e penale), manifestandosi in tale ipotesi la esigenza di tutela delle partecipazioni di minoranza non fittizie o fraudolente.

 

 

Estensione della limitata responsabilità dei soci richiede la unanimità

 

Cass.  23.02.1984, n. 1296, in Arch. civ. 1985, pag. 169; in Dir. fall. 1984, II, pag. 413; in Giur. comm. 1984, II, pag. 709; in Riv. not. 1985, II, pag. 713

 

Deve essere considerata (alla luce della disciplina propria delle) società di persone, e non società di capitali, benché qualificata in quest'ultimo senso in sede di costituzione, la società il cui atto costitutivo preveda a carico dei soci l'obbligo di ulteriori apporti oltre i conferimenti iniziali, non determinati ex ante, ma determinabili solo in rapporto alle future non prevedibili necessità connesse al conseguimento del fine sociale, nonché l'obbligo di partecipazione alle perdite oltre il limite dei conferimenti in considerazione dell'incompatibilità di dette clausole con i connotati essenziali delle società di capitali.

Pertanto, per la proroga della durata di una tale società fissata nell'atto costitutivo, non è sufficiente la maggioranza di cui all'art. 2486 c.c., relativo alle società a responsabilità limitata, bensì occorre il consenso di tutti i soci a norma dell'art. 2252, c.c., applicabile alle società in nome collettivo in virtù del successivo art. 2293, c.c.

 

 

Interesse del socio al potenziamento e conservazione della consistenza della società

 

Cass. 15.11.1999, n. 12615

 

Nelle società di capitali, che sono titolari di distinta personalità giuridica e di un proprio patrimonio, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente è tutelabile esclusivamente con strumenti interni, rappresentati dalla partecipazione alla vita sociale e dalla possibilità di insorgere contro le deliberazioni o di far valere la responsabilità degli organi sociali.

Invece, l'interesse del socio al potenziamento ed alla conservazione della consistenza economica dell'ente non implica la legittimazione a denunciare in giudizio atti esterni ed in particolare ad impugnare i negozi giuridici stipulati dalla società, la cui validità, anche nelle ipotesi di nullità per illiceità dell'oggetto, della causa o dei motivi, resta contestabile solo dalla società stessa, senza che in contrario il socio possa invocare la norma dell'art. 1421, c.c.

 

 

Obblighi assunti dal socio verso la società non sono trasferibili, salvo specifico patto

 

Cass. 30.03.1987, n. 3052

 

La compravendita di azioni può trasferire in capo all'acquirente, indipendentemente da specifico patto, gli obblighi inerenti alla qualità di socio, posti dall'atto costitutivo o da deliberazioni assembleari, non anche quelli che derivino da impegni personalmente assunti dal venditore verso la società con autonomi contratti (nella specie, per l'erogazione di mezzi finanziari).

Ne consegue che, rispetto agli impegni personalmente assunti dal cedente, il debito dell'acquirente, sia pure come dovere di tenere indenne il venditore di quanto sborsato in favore della società, può derivare soltanto da un'espressa clausola della compravendita stessa.

 

 

Responsabilità sussidiaria del socio unico italiano per i debiti di società di capitali estera

 

Trib.  Milano, 22.01.1998, in Giur. it., 1998, pag. 1660

 

L'unico azionista italiano di una società estera non risponde dei debiti di quest'ultima, se il creditore non dimostri che la legge nazionale della società di capitali debitrice preveda una responsabilità del socio unico per le obbligazioni sociali.

È, infatti, la legge del luogo in cui è stabilita la sede sociale a stabilire l'obbligazione da cui deriva la responsabilità sussidiaria del socio unico per i debiti di una società di capitali.

 

Sequestro preventivo delle azioni non colpisce la società, ma il diritto del socio

 

Cass. pen. 08.05.1992, n. 979

Cass. pen. 22.04.1994, n. 668

 

Discende dalla disciplina generale che la società di capitali (nel caso: a responsabilità limitata) è un autonomo soggetto di diritto, distinto dai singoli soci (artt. 2331 e 2475, u.c., c.c.) ed è titolare di un proprio patrimonio, costituito dal complesso degli elementi attivi e passivi, facenti capo al soggetto societario.

Il diritto alla quota, che ha natura obbligatoria, attiene, a sua volta, alla posizione dei singoli soci, ed ha ad oggetto, non una frazione ideale degli elementi attivi del patrimonio sociale, che appartengono, invece, alla società, ma una percentuale degli utili di ogni esercizio e l'eventuale eccedenza attiva in caso di liquidazione.

Con la conseguenza che il sequestro preventivo delle quote, non colpendo né la società - persona giuridica, né il suo patrimonio, ma esclusivamente il diritto dei singoli soci, non soggiace al divieto di cui al combinato disposto degli artt. 321, c. 2, c.p.p. e 240, c.p.

 

 

Soci, coniugi in regime di comunione legale

 

Cass. 18.08.1994, n. 7437, Vita not., 1995, pag. 839

Cass. 12.12.1986, n. 7409, Foro it., 1987, I, pag. 1101

Cass. 27.01.1984 n. 640, Giust. civ., 1984, I, pag. 3090

Trib. Reggio Emilia 17.12.1984, Riv. not., 1985, pag. 440


È ammessa la partecipazione congiunta o separata di coniugi a società di capitali con i terzi, generalmente comportanti la limitazione della responsabilità; né si riscontra nella normativa della comunione legale alcuna norma che impedisca tale possibilità.

Gli acquisti di partecipazioni sociali comportanti responsabilità limitata ricadono in comunione legale ai sensi dell'art. 177/a c.c.

A sostegno di questa affermazione si rileva in primo luogo come nessuna norma del Codice possa essere ritenuta ostativa all'esistenza di tale figura.

Inoltre, si evidenzia sia come i coniugi configurino una pluralità di soci, essendo essi due soggetti autonomi e distinti, caratterizzati da interessi patrimoniali diversi, sia come non possa ritenersi unico socio la comunione quale entità indipendente.

Pertanto, sarà riscontrabile una persona giuridica società, dotata di soggettività e patrimonio autonomi rispetto a quello dei coniugi soci, la cui attività sarà assoggettata alla normativa societaria, salvo che per l'amministrazione delle quote che resteranno comunque oggetto della comunione.

Il capitale sociale non apparterrebbe ad un solo soggetto ma ai due coniugi, si da risultare inapplicabile l'art. 2362, c.c., e della conseguente responsabilità illimitata per l'unico socio.

 

N.B.

La dottrina prevalente ammette la partecipazione nelle società di persone, solitamente a responsabilità illimitata dei soci, insieme ai terzi sia di un solo coniuge, che di entrambi: l'intervento del terzo che gestisce l'impresa collettiva insieme ai coniugi impedisce la configurabilità della comunione legale, rendendo questo genere di attività comunitaria del tutto incompatibile con l'impresa coniugale ex art. 177/d, c.c., e quindi soggetta esclusivamente alla disciplina societaria.

La comprensione di quote sociali in un fondo patrimoniale sarà possibile solo nel caso in cui siano rappresentate da azioni, vale a dire titoli di credito nominativ: in tale ipotesi si dovrà, di conseguenza, procedere alla annotazione del vincolo sia sul titolo che sul libro dei soci.

 

 

Socio fidejussore della società

 

Cass. 26.09.1979, n. 4961, in Giur. it. 1980, I, 1, pag. 1545

 

Non sussiste alcuna incompatibilità tra la posizione di socio di una società di capitali e quella di fideiussore della medesima, in quanto, in forza della fideiussione, lo stesso soggetto, rispondendo col proprio patrimonio dell'adempimento del debitore principale, assume, verso il creditore, un'obbligazione sussidiaria diversa da quella verso la società, limitata al conferimento della quota di partecipazione.

 

 

Socio dominante non è responsabile illimitatamente in via analogica con l'unico azionista

 

Cass.  07.10.1982, n. 5143, in Arch. civ. 1983, pag. 511; in Banca borsa 1983, II, pag. 277; Dir. fall. 1983, II, pag. 112; in Foro it. 1982, I, pag. 2410; Foro pad. 1983, I, pag. 11; Riv. dir. comm. 1983, II, pag. 397; Vita not. 1983, I, pag. 189

 

L'art. 2362, c.c., sancendo la responsabilità illimitata dell'unico azionista per le obbligazioni sociali relative al tempo in cui egli è stato titolare dell'intero pacchetto azionario, deroga al principio generale della responsabilità limitata previsto dagli artt. 2325 e 2472, c.c.

Ne consegue che tale articolo non è applicabile analogicamente ad ipotesi diverse da quella prevista, la quale si configura solo quando i soci sono ridotti ad un solo soggetto (o per le stesse risultanze formali o per l'accertamento della presenza meramente fittizia di altri soci), ma non quando uno dei soci si trovi in posizione dominante riguardo alla volontà gestionale ed agli effetti patrimoniali della gestione medesima, né se il pacchetto azionario di una seconda o di altre società risultanti tra i soci sia posseduto totalitariamente dal socio dominante.

 

 

Socio dominante di società di capitali dichiarata fallita non è assoggettabile a fallimento

 

Trib. Genova, 28.11.1985, in Giur. comm., 1987, II, pag. 148

 

Il socio sovrano di società di capitali dichiarata fallita non è assoggettabile a fallimento.

 

 

Società di fatto tra i soci di una o più società di capitali

 

Trib. Messina, 15.02.1996

 

E' configurabile una società di fatto tra i soci di una o più società di capitali i quali, abusando della personalità giuridica ed esautorando l'attività dei loro organi, abbiano dato vita ad un'attività di impresa, con confusione dei patrimoni e con un unico centro di imputazione di tutti i rapporti giuridici patrimoniali facenti capo ai singoli enti.

In questo caso, sussistendo lo stato di insolvenza, va dichiarato il fallimento delle società di capitali e della società di fatto, nonchè dei soci illimitatamente responsabili e va disposta la separazione delle masse di ciascuna società di capitali, nelle quali confluiranno i debiti assunti da ciascuna, di quella della società di fatto, nella quale saranno ammesse tutte le obbligazioni contratte nel corso dell'unica gestione posta in essere, ed infine di quelle dei soci illimitatamente responsabili nelle quali saranno insinuate le obbligazioni della società di fatto e quelle personali di detti soci.

 

 


Responsabilità degli amministratori e dei sindaci


 

Cass. 09.12.1976, n. 4577

Cass. 19.11.1981, n. 6151, in Dir. fall., 1982, II, pag. 302; in Foro it., 1982, I, pag. 2897; Giur. it., 1983, I, 1, pag. 1334

 

La personalità giuridica acquistata dalla società di capitali con l'iscrizione di cui all'art. 2330, c.c., e la perfetta autonomia patrimoniale che vi inerisce, comportano l'esclusiva imputabilità alla società degli atti compiuti e dell'attività svolta in suo nome e delle relative conseguenze patrimoniali passive, con la conseguenza che - al di fuori del caso tassativamente previsto dall'art. 2362, c.c. - la violazione delle regole del diritto societario che si sia tradotta in danno per la società, o per i creditori o per i soci o per i terzi, ha come unica sanzione la responsabilità civile degli amministratori ed eventualmente anche dei sindaci, ma non comporta la possibilità che la titolarità della relativa impresa dalla società possa attribuirsi o propagarsi ai soci che, dietro lo schermo della società, svolgano, come propria e personale, l'attività formalmente imputabile alla prima.

 

 


Società di capitali e di persone


 

Società di capitali e di persone costituite dagli stessi soci, restano autonome

 

Cass. 10.08.1990, n. 8154, in Dir. fall. 1991, II, pag. 304; in Fall. e proc. conc. 1991, pag. 239; Giur. it. 1991, I, 1, pag. 591; in Riv. not. 1991, II, pag. 1053

 

Tra i soci di una società di capitali con personalità giuridica, è configurabile una società personale, collaterale, con attività autonoma, la quale - pur quando esistano coincidenze di aree operative o sfruttamento di situazioni favorevoli di mercato realizzate dalla società, persona giuridica, o a quest'ultima la detta impresa presti, o da essa riceva, il supporto di indispensabili elementi -  non cessa di essere un centro di imputazioni di atti e di attività distinto dalla società di capitali, con distinti elementi di rischio e distinte eventualità di dissesto.

Ne consegue che questo, ove si verifichi, può determinare il fallimento della società collaterale, in quanto dipenda dalla propria autonoma attività e dal passivo che ad essa si ricollega, senza che la collateralità sia da sola sufficiente a determinare una sovrapposizione, o una confusione, di imprese, od un'osmosi di situazioni passive, salvo la possibilità di responsabilità cumulative riguardo a particolari obbligazioni derivanti da affari specifici assunti in comune o da specifiche prestazioni di garanzie.

 

 

Società di capitali non può versare in società di fatto con persona fisica

 

Cass. 09.12.1976, n. 4577, in Foro it., 1977, I, pag. 369; Foro pad., 1976, I, pag. 290; Giust. civ., 1977, I, pag. 647

 

Tra le società di capitali e le società di persone sussiste una tale incompatibilità ontologica e di struttura da escludere in radice la possibilità di ipotizzare che una società a base capitalistica, come la società per azioni, possa far parte di una società a base personale e dar luogo ad una società di fatto con una persona fisica.

 

 

Società di capitali non poteva partecipare in società di persone

 

Cass. 09.12.1976, n. 4577, in Foro it., 1977, I, pag. 369; Foro pad., 1976, I, pag. 290; Giust. civ., 1977, I, pag. 647

Cass., S.U., 17.10.1988, n. 5636, in Riv. not. 1988, pag. 989

 

(Prima della riforma del diritto socidetario) fra le società di capitali e le società di persone sussiste(va) una tale incompatibilità ontologica e di struttura da escludere, pena la nullità, in radice la possibilità di ipotizzare per una società a base capitalistica far parte di una società a base personale e dar luogo ad una società di fatto con una persona fisica.

 

 

App. Torino, 20.07.1998, in Nuova giur. civ., 1999, I, pag. 135

 

(Prima della riforma del diritto socidetario) è(ra) inammissibile la presenza di una società di capitali come socio di una società di persone, in quanto situazione contrastante con disposizioni inderogabili in tema di pubblicità dei bilanci e di competenza degli amministratori nelle società di capitali.

 


Unico azionista persona giuridica responsabile ex art. 2362


 

Cass. 28.04.1994, n. 4111, in Corriere giur. 1994, pag. 843; in Dir. fall. 1995, II, pag. 30; Foro it. 1995, I, pag. 901

Giur. it. 1994, I, 1, pag. 1254; Società 1994, pag. 1193

 

La responsabilità dell'unico azionista per le obbligazioni sociali prevista dall'art. 2362 cod. civ. - che integra un'eccezionale deroga al principio della responsabilità esclusiva della società di capitali per le obbligazioni sociali, nell'ipotesi di mancanza della pluralità dei soci - sussiste sia nell'ipotesi che l'unico azionista sia una persona fisica sia in quella che socio unico sia una persona giuridica (nella specie, un'altra società per azioni). Tale principio ha trovato conferma nel nuovo testo dell'art. 2497, secondo comma, cod. civ. - introdotto con l'art. 7 del D.LGS. n. 88 del 1993, in attuazione della XIII direttiva C.E.E. sul diritto delle società, relativa alle S.R.L. con unico socio (dir. n. 89/667 C.E.E.) - che, al punto "a", ha previsto che unico socio illimitatamente responsabile possa essere una persona giuridica.

 

 


Unico azionista, persona fisica


 

Cass. 22.06.1990, n. 6278, in Dir. fall. 1990, II, pag. 1352; Foro it. 1991, I, pag. 828 e 1992, I, pag. 1892; Giur. comm. 1992, II, pag. 45; Giur. it. 1991, I, 1, pag. 182, e 1991, I, 1, pag. 182; Giust. civ. 1990, I, pag. 2265

 

La concentrazione delle azioni di più società nelle mani di un unico socio, per l'intero capitale o per quota sufficiente ad assicurare il controllo, ancorché accompagnata dall'acquisto da parte del medesimo socio, persona fisica, della funzione di amministratore in tutte le società, non implica di per sé invalidità degli atti compiuti da ciascuna società, considerando che l'ordinamento non vieta la formazione di "gruppi" tramite il collegamento od il controllo di società (salvi i limiti per l'acquisto o sottoscrizione di azioni di cui agli artt. 2359-2361 cod. civ., nonché la responsabilità verso i creditori dell'unico azionista, ai sensi dell'art. 2362 cod. CIV.). Anche in tali ipotesi, pertanto, la validità ed operatività di quegli atti va riscontrata sulla base delle disposizioni che regolano la formazione ed attuazione della volontà sociale (oltre che delle comuni norme negoziali).

 

 

Holding di tipo personale

 

Cass. 26.02.1990, n. 1439, in Dir. fall. 1990, II, pag. 1005; in Foro it. 1990, I, pag. 1174; in Giur. comm. 1991, II, pag. 366; in Giust. civ. 1990, I, pag. 2394 e pag. 2910; in Riv. dir. comm. 1991, II, pag. 515; in Vita not. 1990, I, pag. 175

 

In ipotesi di "holding" di tipo personale, cioè di persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, e che svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime (non limitandosi così al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio), la configurabilità di un'autonoma impresa, come tale assoggettabile a fallimento, postula che la suddetta attività, sia essa di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero pure di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, quindi fonte di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo o le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima.